Le attività, le finalità e le competenze dell Osservatorio della Fauna Selvatica sono disciplinate dalla Legge 12 aprile 2007, n. 52.
LOsservatorio è composto da:
- il Segretario di Stato per lAmbiente che lo presiede;
- due esperti designati dalla Federazione Sammarinese della Caccia;
- un esperto designato dalle associazioni ambientaliste e animaliste giuridicamente riconosciute;
- il Dirigente dellUfficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole o suo delegato;
- il Direttore del Centro Naturalistico Sammarinese o suo delegato;
- un rappresentante designato dalle organizzazioni degli agricoltori giuridicamente riconosciute.
Della designazione dei componenti dellOsservatorio indicati sopra, è data comunicazione al Consiglio Grande e Generale, che ne prende atto.
Partecipano ai lavori dellOsservatorio con funzione consultiva lesperto vigilanza ecologica e tutela dellambiente inquadrato presso lUfficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, un esperto del Centro Naturalistico Sammarinese ed un rappresentante della Federazione Sammarinese della Caccia.
Ai fini delladozione di deliberazioni in materia di esercizio venatorio o di conservazione e ripopolamento di specie di interesse venatorio viene riconosciuto al rappresentante della Federazione Sammarinese della Caccia diritto di voto.
Può essere invitato ai lavori dellOsservatorio il Responsabile del Servizio Veterinario Dipartimento di Salute Pubblica o un suo delegato.
Per le attività di attuazione degli indirizzi già deliberati dallOsservatorio, che non prevedono la necessità di ulteriori votazioni, è facoltà del Presidente di delegare ad un rappresentante della Segreteria di Stato per lAmbiente le funzioni di convocazione e di coordinamento delle attività medesime che potranno essere espletate anche in sua assenza.
Spettano allOsservatorio della Fauna Selvatica le seguenti competenze:
1) redigere la proposta di calendario venatorio che annualmente sottopone, per la relativa approvazione con decreto, al Congresso di Stato;
2) proporre eventuali modifiche al piano faunistico venatorio e studi in materia faunistica ed ambientale al Congresso di Stato, che potrà darvi attuazione anche attraverso decreto;
3) proporre eventuali modifiche delle zone di ripopolamento e delle oasi faunistiche al Congresso di Stato, che avrà facoltà di attuarle mediante decreto;
4) adottare gli indirizzi e direttive più opportuni per lattività di gestione e tutela della fauna selvatica e dei relativi habitat su tutto il territorio in ottemperanza, per le specie di interesse venatorio, al piano faunistico;
5) determinare le modalità di intervento ed indennizzi in favore degli agricoltori che attuano pratiche agricole finalizzate ad armonizzare la loro attività con la conservazione e lincremento della fauna selvatica e dei relativi habitat;
6) individuare le aree di supporto per lattività venatoria;
7) riferire annualmente al Consiglio Grande e Generale, tramite il Segretario di Stato per lAmbiente ed in occasione della ratifica del decreto che regolamenta lattività venatoria, sullo stato della fauna selvatica e dei relativi habitat.